STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Pompei (Na) la Associazione sportiva dilettantistica

“TERRA DELLO SPORT”

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Pompei (Na) - via Lepanto n. 95.

Art. 3 – Scopo sociale

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di educazione e formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa e agonistica.

A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazione sportive, corsi di formazione e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell’Associazione.

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

   da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;

   da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

   dalle quote degli associati;

   dai contributi statali;

   dai contributi di persone fisiche;

   dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;

   dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;

   dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;

   dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;

   da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;

   da rendite patrimoniali;

   da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 – Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario.

È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell’Associazione.

Il Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

CARATTERISTICHE dei SOCI

Art. 7 – Soci

Requisiti dei soci

All’Associazione possono aderire:

   le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;

   i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità;

   gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale.

I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

   soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione;

   soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;

   soci frequentatori e sostenitori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

   per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell’anno;

   per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

   per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;

   per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione;

   per decesso;

   per indegnità. L’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

   versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

   contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;

   astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

   la partecipazione all’Assemblea dei soci;

   l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;

   il diritto di voto per le cariche sociali;

    il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8 – Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti

Viene costituito l’Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti al quale possono iscriversi, inoltrando apposita domanda al Consiglio Direttivo, le persone fisiche che forniscono beni e/o servizi ai Soci Effettivi e/o Potenziali, nonché le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni, gli Istituti che abbiano interesse allo svolgimento delle attività culturali in tutte le sue diverse manifestazioni attraverso, principalmente, attività di studio, di formazione, incontri culturali e attività editoriali cartacee e digitali.

L'ammissione all’Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data in cui sarà versata alla cassa dell'Associazione dal candidato approvato la prima quota associativa.

I componenti dell’Albo dovranno occuparsi di attività di studio, divulgazione e qualificazione delle attività culturali, secondo le modalità da essi stessi scelte.

 Non potranno, tuttavia, organizzare manifestazioni se non previo accordo con il Consiglio Direttivo dell’Associazione. I componenti dell’Albo si impegnano a rispettare il Codice di Comportamento dell’Albo ed il Regolamento dell’Associazione o Codice deontologico in quanto applicabile.

 

ORGANI dell’ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

   l’Assemblea dei soci;

   il Presidente;

   il Consiglio di amministrazione

   il Segretario-Tesoriere;

   il Consigliere;

 

Art. 10 – Assemblea

Partecipazione all’Assemblea

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.

Compiti dell’Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci

   delibera in sede ordinaria:

1)  sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione dell’Associazione;

2)  sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali;

3)  circa le quote annuali associative;

4)  e su tutto quant’altro è attribuito a lei per legge o per statuto;

   delibera in sede straordinaria:

   scioglimento dell’Associazione;

   sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;

   sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;

   sulle delibere di trasformazione;

   sulle delibere di fusione;

   su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Convocazione dell’Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante email oppure mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, affisso nell’albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci benemeriti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Delle riunioni dell’Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e dell’eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11 – Presidente

Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

   convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci;

   convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;

   curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

   determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea generale dei soci;

   sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente;

   esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;

   assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica quattro anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 12 – Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo per quattro anni.

I compiti del Segretario-Tesoriere sono:

   dirigere gli uffici dell’Associazione;

   curare il disbrigo degli affari ordinari;

   provvedere alla firma della corrispondenza corrente;

   curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;

   svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed alle riunioni dell’Assemblea.

Il Segretario-Tesoriere avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Art. 13 – Consiglio di amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 4 (anni) membri eletti dall’Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 4 (anni) anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio di amministrazione provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e Consigliere

Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere e Consigliere ove a tali nomina non abbia provveduto l’Assemblea generale dei soci.

Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso.

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione mediante convocazione dell’Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

   compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

   presentazione all’Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;

   determinazione delle quote associative annuali approvate dall’Assemblea generale dei soci;

   nomina dei dipendenti e degli impiegati;

   determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;

   compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell’Associazione.

La gestione dell’amministrazione dell’Associazione può essere delegata dal Consiglio di amministrazione ad uno o più dei propri componenti del Consiglio.

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno:

   per l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;

   per deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale;

   per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio di amministrazione si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio di amministrazione può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Riunioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 14 – Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice civile dall’Assemblea.

L’Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

 

 

Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell’Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

 


Le nostre attività

69%
Triathlon
57%
Acquathlon
85%
Duathlon